CENSIMENTO OBBLIGATORIO AMIANTO

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Con una ordinanza sindacale del 12 febbraio 2015 si informano tutti i proprietari e/o amministratori di beni mobili ed immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, libero o in matrice friabile, nonché ai titolari o legali rappresentanti di unità produttive, di provvedere, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla data di pubblicazione dell’Ordinanza:
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  • ad effettuare il censimento mediante l’utilizzo dell’apposito modello fornito dal Comune e disponibile presso l’Ufficio Tecnico di questo Ente o scaricabile all’indirizzo internet http://www.comunepantelleria.it; la scheda, debitamente compilata dal proprietario, dall’amministratore o dal legale rappresentante/dirigente dell’immobile e dei locali e la valutazione del rischio, corredata di certificato di analisi e monitoraggio ambientale, va trasmessa, in originale o copia conforme, al Comune entro il termine anzidetto;
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  • a provvedere, in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, all’attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati dai D.M. 06/06/1994, e precisamente:
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a) a redigere una dettagliata valutazione del rischio e dello stato di conservazione delle parti in amianto, corredata da certificato di analisi e monitoraggio ambientale, da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo Albo di competenza;
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b) a fornire le indicazioni sulle azioni che si intendono adottare ed i relativi tempi, compreso il nome della figura designata con compiti di controllo dei materiali contenenti amianto di cui al paragrafo 4 del D.M. 06/09/1994.

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In particolare, la valutazione del rischio di cui sopra dovrà stabilire se il materiale presente è classificabile come:
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1) integro non suscettibile di danneggiamento (non è necessario un intervento di bonifica);
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n2) integro suscettibile di danneggiamento (dovrà essere attuato un intervento di bonifica entro il termine perentorio di anni due dalla data di esecuzione della valutazione del rischio amianto);
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n3) danneggiato: in tale caso la procedura di bonifica, mediante rimozione, incapsulamento o confinamento, andrà attuata immediatamente, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione del Piano di Lavoro da parte dell’A.S.P. territorialmente competente.

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Hanno l’obbligo di ottemperare alla presente Ordinanza anche:
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  • coloro già oggetto di precedenti provvedimenti relativi al rischio amianto, mediante Ordinanze o Diffide o Segnalazioni;
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  • coloro che, a seguito di precedente provvedimento, avessero effettuato la valutazione del rischio amianto in data non antecedente all’01/01/2012, potranno trasmettere la scheda di censimento, debitamente compilata, cui allegare copia della documentazione già prodotta (o, in alternativa, indicazione di data e protocollo di acquisizione all’Ente);
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  • chiunque, in caso di presenza di manufatti o coperture in cemento-amianto nel territorio del Comune, può presentare segnalazione scritta all’Ufficio Tecnico Comunale.
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nPer l’inosservanza all’obbligo di informazione previsto dalla presente Ordinanza Sindacale è prevista la sanzione amministrativa da € 2.582,20 ad € 5.164,57.
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