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nho letto la lettera di Anna Blandino e Salvatore D’Ancona e vorrei dare un piccolo contributo di idee per risolvere il loro problema.
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nEsiste la possibilità di agire davanti al Tribunale con un ricorso per provvedimento d’urgenza finalizzato a rimuovere le barriere architettoniche, utilizzando una legge del 2006 che tutela i soggetti diversamente abili dalle discriminazioni dirette e indirette. E ciò in combinato disposto con l’art. 23 del Dpr 503/1996 che stabilisce che gli edifici delle istituzioni prescolastiche e scolastiche devono assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficoltà di deambulazione.
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nDiverse sentenze hanno riconosciuto questo diritto.
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nPer esempio:
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a) il Tribunale di Chieti nel 2007 ha ordinato all’Istituto scolastico di assicurare, con l’ausilio del personale a sua disposizione l’ingresso in aula del minore, fino all’abbattimento delle barriere architettoniche, e ciò sino a quando l’Ente competente non avrebbe abbattuto le barriere architettoniche.
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n b) Il Tribunale di Catania nel 2008 ha ordinato all’Ente proprietario l’abbattimento delle barriere
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In entrambi i casi é stata liquidata una somma a titolo di risarcimento del danno. In entrambi i casi si é utilizzato lo strumento del ricorso per provvedimento d’urgenza, che é abbastanza celere rispetto ad un processo ordinario.
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c) Il Tribunale di Vicenza nel 2014 ha ritenuto sussistente un vero e proprio diritto soggettivo dei disabili alla rimozione delle barriere architettoniche, diritto che non può trovare alcun limite nella discrezionalità amministrativa, atteso che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute al rispetto di tali precetti.
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nI precedenti sono dunque incoraggianti e fondano la possibilità di ottenere tutela in tempi rapidi.
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nAvv. Vittorio Fiasconaro
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