IL PROBLEMA DELLE PISCINE IN ZONE ”E”

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Caro Direttore,
leggo dell’intervento dell’associazione costruttori sulla richiesta di una modifica delle norme di Prg per consentire la costruzione di piscine in zone E.
Poiché mi sono occupato recentemente dell’argomento per curare un ricorso al Tar sulla questione, ho avuto modo di studiare tutti i documenti che la riguardano e dunque posso offrire una ricostruzione approfondita di come stanno le cose.
In effetti,in nessuna disposizione del vigente Prg viene espresso il divieto di realizzazione di piscina in zona E.
E’ solo in via interpretativa (con la nota prot. n. 6594/2008 e con le lettere prot. n. 19838/2010 e prot. n. 19497/2010) che l’Ufficio Tecnico perviene a tale tesi, ma tramite un ragionamento che appare oggettivamente non convincente.
Il punto di partenza é il tenore dell’art. 2 delle Norme Tecniche di attuazione del Prg che così recita:
“Piscine

ERRATA

Secondo il decreto di approvazione del P.R.G. rimane esclusa la possibilità di realizzare piscine negli ambiti di tutela, nonché, nelle zone CT, CT1, CT2.
Nella restante parte del territorio potranno essere realizzate qualora siano approvate dalla Sopraintendenza BB. CC. AA. e realizzate secondo l’Art.46 del P.T.P.”

“CORRIGE (26/10/2010)

A seguito di una attenta lettura del decreto di Approvazione del P.R.G. N° 384 del 17/05/2005, si può affermare con certezza di causa, nel rispetto del sopracitato decreto che, rimane esclusa la possibilità di realizzare piscine negli ambiti di Tutela Orientata del vigente P.T.P. ed in tutte le zone “E” agricole , ritenendo tuttavia che la realizzazione delle piscine nelle zone “E” possa essere consentita solo nel caso in cui le stesse siano inserite nell’ambito di interventi aventi destinazione turistico ricettiva, fermo restando l’osservanza delle norme contenute nel P.T.P. .
Nella restante parte del territorio, compreso le zone denominate CT, CT1, CT2, risulta possibile realizzare piscine, in quanto pertinenze, così come sancito dallo articolo 74 delle norme tecniche di attuazione del medesimo strumento urbanistico. La realizzazione delle piscine deve essere fatta in conformità a quanto stabilito dall’art. 46 delle norme del P.T.P. e debbono essere approvate dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Culturali di Trapani.”
Dunque, il testo utilizzato dall’Ufficio vede una disposizione (denominata oggi “Errata”) che fu redatta subito dopo l’emanazione del Decreto assessoriale, e una parte (denominata “Corrige”) che é stata inserita il 26 10 2010, con la quale l’Ufficio ha ritenuto di dovere emendare il testo precedente.
Le perplessità che emergono ad una prima lettura del testo dell’art. 2 citato (per come divulgato ed applicato dall’ufficio tecnico) sono confermate non appena si ricostruisce la storia di tale “rettifica”.
Nel progetto di piano depositato all’inizio dell’iter non si ritrovava alcuna disposizione che prevedesse un simile divieto.
Con l’osservazione n. 24 un cittadino aveva chiesto che il piano venisse modificato al fine di vietare la costruzione di piscine in zone di tutela orientata (classificazione introdotta dal vigente – e pregresso – Piano paesistico). Detta osservazione (che palesemente non riguardava le zone E esterne all’ambito di Tutela Orientata) venne ritenuta accoglibile dal progettista, il quale alla fine delle sue osservazioni aggiunse però la seguente frase:
“si propone altresì di vietare la costruzione di piscine in tutte le zone E agricole”.
Nelle sue controdeduzioni all’osservazione l’Ufficio Tecnico del Comune così si espresse: “Si ritiene l’osservazione accoglibile, ritenendo tuttavia che la realizzazione delle piscine possa essere consentita solo nel caso in cui le stesse siano inserite nell’ambito di interventi aventi destinazioni turistico-ricettiva, fermo restando l’osservanza delle norme contenute nel P.T.P.”.
La Commissione straordinaria che gestiva il Comune, con i poteri del Consiglio Comunale, adottò il piano e lo inoltrò all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente; il servizio III U.O. 3.2 dell’A.R.T.A. espresse il parere n. 34 del 28/05/2004 cui venne allegata la tabella delle valutazioni ed osservazioni. In detta tabella, l’osservazione n. 24 viene data per accolta. Il C.R.U. con voto n. 360 del 15/09/2004, ritenne condivisibili in linea di massima le osservazioni del servizio III con le relative precisazioni, in conformità al parere 34 citato.
Il Decreto Dirigente Generale del 17 05 2005 (pubblicato in Gurs 26/2005) nel paragrafo titolato ESAME DELLE OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI così si esprime:
“le osservazioni ed opposizioni vengono decise in conformità alle precedenti considerazioni e prescrizioni come meglio specificato nella tabella allegata. In particolare, in assenza di una specifica indicazione riportata sulla stessa tabella , il parere è da ritenersi espresso in adesione al parere del progettista e del consiglio comunale nei limiti dagli stessi organi valutate”.
Nella relativa tabella, non sono riportate indicazioni particolari in ordine alla osservazione n. 24.
Poste tali premesse, occorre comprendere se all’interno del Decreto approvativo possa rinvenirsi o meno una disposizione che vieti la realizzazione di piscine nelle zone E (esterne sia alle aree Sic e Zps sia alle aree di Tutela Orientata).
La mia tesi é che tale disposizione non vi sia, e ciò in quanto:
a) non c’é alcuna disposizione espressa che introduca il divieto di edificazione di piscine in zona E
b) tale limitazione viene “desunta” dall’Ufficio Tecnico del Comune attraverso uno sforzo interpretativo svolto a partire dalla locuzione introdotta dal progettista alla fine del proprio parere alla osservazione n. 24
c) tale locuzione é però fuori luogo, in quanto non pertinente rispetto all’oggetto della osservazione (che aveva ad oggetto solo le zone di tutela orientata)
d) tale locuzione non esprime un “parere” rispetto alla osservazione n. 24 ma un auspicio espresso dal progettista in ordine alla introduzione di una nuova disposizione nel piano. In tal senso non fa parte del parere pertinente all’osservazione analizzata.
La procedura di rettifica delle norme di attuazione del Prg a questo punto appare doppiamente illegittima, in quanto sul piano procedurale, operata sulla scorta di una mera lettera del progettista che esprime il proprio pensiero, e non tramite una procedura di variante secondo l’iter di legge oppure una deliberazione consiliare di presa d’atto e/o rettifica e/o interpretazione autentica; soprattutto, tale rettifica é stata operata senza alcun passaggio di pubblicazione; sul piano sostanziale, errata nel contenuto in quanto il divieto introdotto non trova alcun riscontro negli atti del Piano.
Appare comunque anche inefficace, in quanto in realtà mai introdotta formalmente e frutto di una correzione testuale non consentita.
Deve ritenersi dunque in vigore il testo dell’art. 2 nelle N.T.A. licenziato dopo l’emanazione del D.D.G. 17 05 2005 (quello cioé riportato oggi sotto la voce “Errata”) , il quale consente nelle zone E la realizzazione di piscine qualora siano approvate dalla Sopraintendenza BB. CC. AA. e realizzate secondo l’Art.46 del P.T.P.. Sulla base di tale testo, può essere autorizzata la realizzazione delle piscine in zona E.
In secondo luogo, una limitazione edificatoria alle possibilità di utilizzo dei fondi siti in destinazione “E” avrebbe dovuto essere espressa in modo esplicito e chiaro. Deve fare riflettere seriamente il fatto che all’interno del Decreto, laddove vengono introdotte delle modifiche alla zona omogenea E, lo si fa espressamente e puntigliosamente in uno specifico paragrafo dedicato alle stesse zone E ma in tale sede nulla dice in ordine alle piscine.
Infatti,nella parte in cui viene riportata integralmente la proposta di parere n. 34 del 28 05 2004 resa dall’unità operativa 3.2/D.R.U. dell’Assessorato si legge infatti:

“Zone E
Si condividono in linea di massima con le precisazioni seguenti:
– la destinazione a case-vacanze non può essere ammessa nelle zone di "verde agricolo";
– non è consentito il trasferimento di cubatura attraverso l’accorpamento di lotti di terreno non confinanti se non nei termini di legge.
– non si condivide la prescrizione relativa alla dotazione di parcheggi nelle zone E1a;
– nelle zone ricadenti nell’ambito della riserva naturale orientata prevalgono le norme del regolamento della stessa;
– a pag. 29 va cassato il 3° capoverso riguardante gli interventi mirati alla salvaguardia dagli incendi;
– gli eventuali ampliamenti devono restare nell’ambito della volumetria massima consentita nel "verde agricolo".
Detta proposta é stata recepita dal C.R.U. il quale in ordine alla modifica delle norme tecniche di attuazione così dispone:
“19) Zona territoriale omogenea E.
Parere del servizio unità operativa 3.3.
Si riconferma il parere dell’ufficio, le prescrizioni del Consiglio regionale dell’urbanistica vengono sostanzialmente condivise dal comune.“
Pertanto, ove il C.R.U. avesse avuto effettivamente l’intento di introdurre il divieto in questione, avrebbe dovuto necessariamente specificarlo nel paragrafo su riportato. Ma ciò non ha fatto. Né lo ha fatto l’unità operativa 3.2 nella proposta di parere per il C.R.U. Dunque, nessuna modifica delle norme tecniche di attuazione venne proposta in ordine alla possibilità di realizzare piscine in zona E; dal che deriva che non ci fu alcuna intenzione di introdurre il divieto di realizzazione di piscine in tutte le zone E.
Per tutte le esposte ragioni si ritiene che la disposizione correttamente applicabile sia espressa nel testo dell’art. 2 della N.T.A. precedente alla rettifica del 2010, il quale consente la realizzazione delle piscine.
Avv. Vittorio Fiasconaro

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